Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 42Articolo 45
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15 novembre 1990
Art. 44. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente 1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Nota all' art. 44 :
- L' art. 44, secondo comma, della legge n. 685/1975 , prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire unmilione; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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