Articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 79Articolo 82
Versione
15 novembre 1990
Art. 81. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale , le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.
Nota all'art. 81:
- Il testo degli articoli 586 , 589 e 590 del codice penale e' il seguente:
"Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate".
"Art. 589 (come sostituito dall' art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296 ) (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non puo' superare gli anni dodici".
"Art. 590 (come sostituito dall' art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 296 , poi modificato dall' art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ) (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale, e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila ad unmilioneduecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila e duemilioniquattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a lire unmilioneduecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila e lire duemilioniquattrocentomila.
Nel caso di lesioni di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato sono state cosi' aumentate dall' art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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