Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 62Articolo 64
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Art. 63. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope (( 1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione. )) 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38 .
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.

------------- AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
Entrata in vigore il 21 maggio 2014
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