Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
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15 novembre 1990
Art. 51. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)
Domanda per il permesso di importazione 1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.
Nota all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 25 gennaio 1977, recante: "Modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977:
"Art. 1. - La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Dovra' essere presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di importazione, esportazione e transito.
Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere indicati i seguenti dati:
a) la denominazione e la sede dell'ente o impresa richiedente il permesso;
b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente o all'impresa richiedente dal Ministero della sanita' relativamente alla produzione, fabbricazione, impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope, e al commercio delle predette sostanze e loro preparazioni;
c) la denominazione comune internazionale o denominazione commerciale della sostanza;
d) la quantita' di sostanza e il titolo della stessa.
Nel caso trattasi di sostanze di origine naturale (oppio, pagia di papavero, coca figlie) dovra' essere specificato il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi;
e) la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o e' inviata la merce;
f) la dogana di confine e quella interna, attraverso le quali avverra' il passaggio della merce, nel caso dell'importazione e dell'esportazione; la dogana di entrata e quella di uscita, nel caso del transito.
Art. 2. - Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione anche per la importazione, l'esportazione ed il transito di ciascuna preparazione farmaceutica che contenga una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo.
In tal caso la domanda dovra' contenere, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), e), f) il nome della preparazione soggetta a controllo, la composizione quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata od in transito, espresso in base anidra pura.
Art. 3. - La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 e delle preparazioni farmaceutiche di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall' art. 56, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, secondo comma della legge stessa.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione".
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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