Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 novembre 1990
Art. 23. Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2).
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
Nota all'art. 23:
- L'art. 22 del testo unico corrisponde all' art. 20 della legge n. 685/1975 ; l'art. 24 all'art. 22; l'art. 25 all'art. 23.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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