Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
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15 novembre 1990
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21 maggio 2014
Art. 50. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)
Disposizioni generali 1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanita', a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle ((I, II, III e IV)) di cui all'articolo 14.
Entrata in vigore il 21 maggio 2014
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