Articolo 10 del Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 maggio 2011
Art. 10. Modalita' del rispetto dell'impegno di ispezione 1. L'obbligo di effettuare le ispezioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), e' rispettato se le ispezioni mancate non superano:
a) il 5 per cento del totale delle navi di priorita' I con un profilo di rischio elevato che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali;
b) il 10 per cento del totale delle navi di priorita' I diverse da quelle con un profilo di rischio elevato approdate nei porti ed ancoraggi nazionali.
2. Ferme le percentuali di cui al comma 1, l'Autorita' competente locale ispeziona, in via prioritaria, le navi che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scalo raramente in porti o ancoraggi ubicati all'interno della Comunita'.
Entrata in vigore il 12 maggio 2011
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