Art. 11. Attribuzione di una percentuale
di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri 1. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I che hanno fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorita' I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate non superano il 30 per cento del totale di navi di priorita' I che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
2. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I e II che hanno fatto scalo e' inferiore alla percentuale nazionale di ispezione assegnata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se sono effettuate le ispezioni su navi di priorita' I di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), ed ispezioni su almeno l'85 per cento del totale delle navi di priorita' II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri 1. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I che hanno fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorita' I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate non superano il 30 per cento del totale di navi di priorita' I che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
2. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I e II che hanno fatto scalo e' inferiore alla percentuale nazionale di ispezione assegnata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se sono effettuate le ispezioni su navi di priorita' I di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), ed ispezioni su almeno l'85 per cento del totale delle navi di priorita' II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.