Art. 6. Profilo di rischio della nave 1. Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato facente parte della Comunita' europea e' attribuito, dalla banca dati delle ispezioni di cui all'articolo 26, un profilo di rischio che determina il livello di priorita', la frequenza e l'entita' delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta.
2. Il profilo di rischio di una nave e' determinato dalla combinazione dei parametri di seguito elencati:
a) parametri generici: tipo, eta', bandiera, organismi riconosciuti interessati e grado di affidabilita' della compagnia conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 1;
b) parametri storici: numero di deficienze e di fermi registrati in un determinato periodo conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 2.
2. Il profilo di rischio di una nave e' determinato dalla combinazione dei parametri di seguito elencati:
a) parametri generici: tipo, eta', bandiera, organismi riconosciuti interessati e grado di affidabilita' della compagnia conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 1;
b) parametri storici: numero di deficienze e di fermi registrati in un determinato periodo conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 2.