Articolo 53
1. Una persona nei cui confronti e' stata emanata una sentenza penale europea non puo' per quello stesso atto ne' essere perseguita ne' condannata ne' soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:
a) se e' stata assolta;
b) se la pena imposta:
i) e stata completamente eseguita o e' in fase di esecuzione, o ii) e' stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta a grazia o amnistia;
iii) non puo' piu' essere eseguita a causa della prescrizione;
c) se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza imporre una pena.
Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il procedimento, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem" se l'atto che ha dato luogo al giudizio era diretto contro o una persona o un'istituzione o qualsiasi bene avente carattere pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso un carattere pubblico in tale Stato.
Inoltre, qualsiasi Stato Contraente ove l'atto e' stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il procedimento.
1. Una persona nei cui confronti e' stata emanata una sentenza penale europea non puo' per quello stesso atto ne' essere perseguita ne' condannata ne' soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:
a) se e' stata assolta;
b) se la pena imposta:
i) e stata completamente eseguita o e' in fase di esecuzione, o ii) e' stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta a grazia o amnistia;
iii) non puo' piu' essere eseguita a causa della prescrizione;
c) se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza imporre una pena.
Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il procedimento, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem" se l'atto che ha dato luogo al giudizio era diretto contro o una persona o un'istituzione o qualsiasi bene avente carattere pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso un carattere pubblico in tale Stato.
Inoltre, qualsiasi Stato Contraente ove l'atto e' stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il procedimento.