Articolo 53 - Convenzione della Legge 16 maggio 1977, n. 305
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 luglio 1977
Articolo 53

1. Una persona nei cui confronti e' stata emanata una sentenza penale europea non puo' per quello stesso atto ne' essere perseguita ne' condannata ne' soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:
a) se e' stata assolta;
b) se la pena imposta:
i) e stata completamente eseguita o e' in fase di esecuzione, o ii) e' stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta a grazia o amnistia;
iii) non puo' piu' essere eseguita a causa della prescrizione;
c) se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza imporre una pena.
Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il procedimento, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem" se l'atto che ha dato luogo al giudizio era diretto contro o una persona o un'istituzione o qualsiasi bene avente carattere pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso un carattere pubblico in tale Stato.
Inoltre, qualsiasi Stato Contraente ove l'atto e' stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il procedimento.
Entrata in vigore il 1 luglio 1977
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