Articolo 5 della Legge 10 luglio 1930, n. 995
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 agosto 1930
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Versione
21 aprile 1942
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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