Legge 25 novembre 2019, n. 150

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
        a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
        b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
      • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
      • Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 16 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 57.904 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 9, pari a euro 6.000 a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.382 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 16.950 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
        2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.