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Articolo 4 del Decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335
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Giurisprudenza
1
Decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335
Articolo 4 del Decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335
Versione
13 settembre 1992
Art. 4.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 14 LUGLIO 1993, N. 222
Entrata in vigore il 13 settembre 1992
Vedi fonte istituzionale
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Giurisprudenza
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1. Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 41580
1 massima
Provvedimento:
[…] gli
articoli 4 del d.l. n. 335 del 1992
, del d.l. […]
Leggi di più...
sufficienza
·
condannato affetto da aids conclamata
·
rinvio obbligatorio
·
esclusione
·
rinvio dell'esecuzione
·
esecuzione
·
pena
Sintetizza il provvedimento
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