Articolo 23 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
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Versione
21 aprile 1992
Art. 23
Visita iniziale per la navigabilita'
1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale e' destinata.
2. L'ente tecnico:
a) per le navi in acciaio, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' non effettuare il collaudo dei materiali costituenti lo scafo purche' per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualita' e le caratteristiche dei materiali stessi e la loro idoneita' in relazione ai mezzi di collegamento adottati;
b) per tutte le navi puo' non effettuare il collaudo dell'apparato principale di propulsione, di potenza fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse (o linee d'assi), purche' per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica.
3. Non sono richiesti certificati di collaudo:
a) per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei materiali costituenti lo scafo purche' si tratti di navi con almeno quattro anni di effettivo esercizio; dell'apparato motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in servizio da almeno quattro anni;
b) per tutte le navi, dei macchinari ausiliari i quali devono comunque essere assoggettati a prova di funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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