Articolo 8 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 aprile 1992
Art. 8
Equivalenze
1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure e' stabilita una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all'Art. 28 del presente regolamento, puo' accettare in sostituzione, ai sensi dell' Art. 12 della Legge 5.6.62 n. 616 , qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previ accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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