Articolo 22 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 21Articolo 23
Versione
21 aprile 1992
Art. 22
Visite iniziali
1. Le visite iniziali sono intese ad accertare che la nave soddisfa alle prescrizioni della legge e del presente regolamento in relazione al tipo della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio per il quale e' richiesta l'abilitazione.
2. Le visite comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale di armamento, un'ispezione della carena a secco e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero puo' consentire che l'ispezione della carena sia effettuata a nave galleggiante.
3. Le visite devono essere effettuate in modo da attestare che le sistemazioni, il materiale, i dimensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, le installazioni radio, tutte le altre parti dell'armamento, gli apparecchi ricetrasmettitori fissi e portatili per mezzi collettivi di salvataggio, i mezzi di salvataggio, i dispositivi antincendio, i radar, le ecosonde, le girobussole, la scaletta per i piloti, i mezzi di segnalazione, la lavorazione di tutte le parti della nave e del relativo armamento, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
4. Ai fini della visita iniziale per le navi provenienti da bandiera estera, gli accertamenti possono essere effettuati sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico per le materie in essi trattate.
5. Nella visita iniziale di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento deve anche essere controllato che siano state eseguite le prove idrauliche concernenti:
a) le caldaie principali ed ausiliarie;
b) le relative connessioni e tubolature di vapore;
c) le bombole ed i serbatoi d'aria compressa;
d) le relative connessioni e tubolature d'aria compressa;
e) i depositi e le casse di combustibile liquido per uso dell'apparato motore;
f) le cisterne, le casse, i doppi fondi strutturali dello scafo.
6. Le prove idrauliche possono essere sostituite con altre ritenute idonee secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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