Articolo 20 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 19Articolo 21
Versione
21 aprile 1992
Art. 20
Visite nei porti esteri
1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell'Art. 6 della legge, nonche' gli eventuali accertamenti di cui al secondo comma dell'Art. 165 del codice della navigazione , sono eseguiti a cura dell'autorita' consolare con l'assistenza del locale ufficio dell'ente tecnico o, in mancanza, di quello piu' vicino dell'ente stesso.
2. Nei casi di urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o difficolta' di comunicazioni con l'ufficio piu' vicino dell'ente tecnico consigliano di provvedere altrimenti, l'autorita' consolare puo' farsi assistere da ingegneri navali o da capitani di lungo corso o da capitani di macchina di nazionalita' italiana o, in mancanza, da periti locali, a seconda della natura degli accertamenti da eseguire.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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