Articolo 135 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 136Articolo 138
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21 aprile 1992
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25 ottobre 2022
Art. 135
Uso del pilota automatico
1. Nelle zone con alta densita' di traffico, in condizioni di visibilita' limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano.
2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possibile all'ufficiale di guardia avere a disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogni momento ad assumere il comando del timone.
3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza.
((3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del pilota automatico.))
Entrata in vigore il 25 ottobre 2022
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