Articolo 39 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 38Articolo 40
Versione
21 aprile 1992
Art. 39
Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare 1. Il certificato di sicurezza per nave passeggeri a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'Art. 37 del presente regolamento, alle altre prescrizioni stabilite per le navi di questo tipo.
2. Il certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'Art. 38 del presente regolamento, alle altre prescrizioni stabilite per le navi di questo tipo.
3. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri e da carico a propulsione nucleare sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV della legge. La commissione di visita di cui all'Art. 25 della legge deve essere integrata con un ispettore del corpo nazionale dei vigili del fuoco e con un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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