Art. 19
Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti
1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'Art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo modalita' concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un funzionario del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonche' da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo anche il medico di porto puo' essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti.
2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale.
Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti
1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'Art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo modalita' concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un funzionario del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonche' da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo anche il medico di porto puo' essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti.
2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale.