Art. 31
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo stabilisce, sentita la commissione di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. Per le visite intermedie tale termine e' proposto dall'ente tecnico che ne da' comunicazione all'autorita' marittima o a quella consolare. In tali casi i certificati e le annotazioni di sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorita' marittima con validita' limitata.
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo stabilisce, sentita la commissione di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. Per le visite intermedie tale termine e' proposto dall'ente tecnico che ne da' comunicazione all'autorita' marittima o a quella consolare. In tali casi i certificati e le annotazioni di sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorita' marittima con validita' limitata.