Articolo 31 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 30Articolo 32
Versione
21 aprile 1992
Art. 31
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo stabilisce, sentita la commissione di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. Per le visite intermedie tale termine e' proposto dall'ente tecnico che ne da' comunicazione all'autorita' marittima o a quella consolare. In tali casi i certificati e le annotazioni di sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorita' marittima con validita' limitata.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente