Articolo 26 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 25Articolo 27
Versione
21 aprile 1992
Art. 26
Visite periodiche ai galleggianti
1. In occasione delle visite periodiche possono essere omesse, per i galleggianti destinati a servizi nei porti o relative adiacenze, le visite di carena e quelle ai macchinari, che devono comunque essere eseguite almeno ogni quattro anni.
2. Allorche' trattasi di carene particolarmente protette, gli intervalli fra le visite della carena possono essere prolungati dall'autorita' marittima, su parere dell'ente tecnico. Cio' deve risultare nella annotazione di sicurezza prevista dall'Art. 36 del presente regolamento.
3. Se un galleggiante deve affrontare navigazione in mare aperto e sono trascorsi due anni dall'ultima visita senza che sia stata effettuata quella della carena, quest'ultima visita deve essere preventivamente eseguita. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare la predetta navigazione a determinate condizioni al solo fine di consentire il trasferimento del galleggiante in altro porto per l'esecuzione della visita.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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