Articolo 133 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
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21 aprile 1992
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25 ottobre 2022
Art. 133
Ecoscandaglio
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia e' stata impostata dopo l'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio.
2. Il Ministero puo' esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi.
((2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio;
b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.))
Entrata in vigore il 25 ottobre 2022
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