Articolo 90 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 89Articolo 91
Versione
21 aprile 1992
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Versione
25 ottobre 2022
Art. 90
Equipaggiamenti da vigile del fuoco
1. Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale ed un apparecchio di respirazione aventi le caratteristiche prescritte dalla convenzione.
2. Tutte le navi da passeggeri devono avere a bordo equipaggiamenti da vigile del fuoco secondo le norme della convenzione, salvo quelle di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, senza cabine per passeggeri, abilitate a navigazione non piu' estesa di quella nazionale costiera, che possono non avere gli equipaggiamenti predetti.
3. Sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 400 tonnellate devono essere sistemati equipaggiamenti da vigile del fuoco in numero corrispondente a quanto sotto specificato:
1 su navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate
2 su navi di stazza lorda compresa tra 500 tonnellate e 30000
tonnellate
3 su navi di stazza lorda maggiore di 30000 tonnellate.
((3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.))
Entrata in vigore il 25 ottobre 2022
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