Articolo 21 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 20Articolo 22
Versione
21 aprile 1992
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Versione
7 gennaio 1999
Art. 21
Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilita'
1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell'Art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilita' devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'Art. 23.
2. Il certificato di navigabilita' ha validita' quadriennale e possibilita' di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'Art. 5 della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facolta' di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unita' aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono biennali.
((2-bis. Il certificato di navigabilita' per le unita' da pesca, ove prescritto, ha validita' sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.))
3. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a) dell'Art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 , abilitate al trasporto di passeggeri in acque tranquille.
4. Il certificato di navigabilita' e' rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1999
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