Art. 246
Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi 1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio.
2. Sul primo devono essere registrati:
a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
c) le visite ed i controlli dell'autorita' marittima;
d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste;
e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune.
3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave.
4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento.
5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad ogni approdo.
((5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice:
1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima;
4) le altre indicazioni ritenute opportune;
b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;
d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto;
e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.))
Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi 1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio.
2. Sul primo devono essere registrati:
a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
c) le visite ed i controlli dell'autorita' marittima;
d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste;
e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune.
3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave.
4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento.
5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad ogni approdo.
((5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice:
1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima;
4) le altre indicazioni ritenute opportune;
b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;
d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto;
e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.))