Art. 10
Norme varie
1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico:
a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della Sanita';
b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando;
c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonche' i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili;
d) le modalita' delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;
e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle navi di salvataggio e dei rimorchiatori;
f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi;
g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare.
h) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e dal ponte di coperta delle navi, nel rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni che impongano specifiche prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Trasporti.
2. Con decreto del Ministro per la Marina Mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari:
a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'Art. 40;
b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'Art. 41;
c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'Art. 34;
d) principi generali di sicurezza;
e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare;
f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore;
g) schermo e protezione contro le radiazioni;
h) rifiuti radioattivi:
i) ricarica e manutenzione del reattore;
l) personale di bordo.
Norme varie
1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico:
a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della Sanita';
b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando;
c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonche' i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili;
d) le modalita' delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;
e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle navi di salvataggio e dei rimorchiatori;
f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi;
g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare.
h) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e dal ponte di coperta delle navi, nel rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni che impongano specifiche prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Trasporti.
2. Con decreto del Ministro per la Marina Mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari:
a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'Art. 40;
b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'Art. 41;
c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'Art. 34;
d) principi generali di sicurezza;
e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare;
f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore;
g) schermo e protezione contro le radiazioni;
h) rifiuti radioattivi:
i) ricarica e manutenzione del reattore;
l) personale di bordo.