Articolo 29 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 28Articolo 30
Versione
21 aprile 1992
Art. 29
Accertamenti per le annotazioni di sicurezza
1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36 del presente regolamento l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico.
L'autorita' marittima sente l'ente tecnico in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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