Art. 29
Accertamenti per le annotazioni di sicurezza
1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36 del presente regolamento l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico.
L'autorita' marittima sente l'ente tecnico in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.
Accertamenti per le annotazioni di sicurezza
1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36 del presente regolamento l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico.
L'autorita' marittima sente l'ente tecnico in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.