Art. 136
Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche
1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'Art. 142 che possono essere necessari nel corso del viaggio.
2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere costituite da copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono essere tenute costantemente e tempestivamente aggiornate con le modalita' da questi previste.
3. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre pubblicazioni nautiche deve essere affidata con incarico permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni relative ai radioservizi deve essere affidata all'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni.
4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore cureranno che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento.
((4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata;
b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis.))
Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche
1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'Art. 142 che possono essere necessari nel corso del viaggio.
2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere costituite da copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono essere tenute costantemente e tempestivamente aggiornate con le modalita' da questi previste.
3. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre pubblicazioni nautiche deve essere affidata con incarico permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni relative ai radioservizi deve essere affidata all'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni.
4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore cureranno che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento.
((4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata;
b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis.))