Articolo 32 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
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21 aprile 1992
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25 ottobre 2022
Art. 32
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1. Dopo che una delle visite di cui all'Art. 17 e' stata compiuta, nessun cambiamento puo' essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto cio' che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale.
2. L'autorita' marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, puo' ammettere i cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entita'.
3. Le condizioni della nave e delle sue apparecchiature devono essere mantenute conformi alle prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si conservi idonea ad affrontare il mare senza rischi per la nave stessa e per le persone imbarcate.
4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
((4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.))
Entrata in vigore il 25 ottobre 2022
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