Articolo 16 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 aprile 1992
Art. 16
Prove di navigazione
1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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