Art. 16
Prove di navigazione
1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione.
Prove di navigazione
1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione.