Articolo 9 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 aprile 1992
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Versione
25 ottobre 2022
Art. 9
Esenzioni
1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilita', ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino piu' di 20 miglia dalla costa.
2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo.
3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
((3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili contenute nel presente regolamento.))
Entrata in vigore il 25 ottobre 2022
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