Articolo 6 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 aprile 1992
Art. 6
Navi con caratteristiche nuove
1. Il Ministero, previ accertamenti dell'ente tecnico, puo' esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente regolamento - tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro IV - che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.
2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto riguardo al servizio al quale essa e' destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale.
Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave si reca.
3. ll Ministro per la Marina Mercantile adotta con proprio decreto tutte le disposizioni particolari non aventi carattere regolamentare relative a navi di caratteristiche speciali e nuove, per l'applicazione di disposizioni adottate da organismi internazionali, sentito l'ente tecnico ed acquisito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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