Articolo 14 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 aprile 1992
Art. 14
Viaggi oltre i limiti di abilitazione
1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare.
2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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