Articolo 4 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 aprile 1992
Art. 4
Navi ad uso privato
1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole.
2. Il Ministero puo' esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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