Art. 17
Tipi di visite
1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneita' della nave alla navigazione costituisce una visita.
2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono:
"visite iniziali", prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi;
"visite periodiche", alla scadenza dei periodi di validita' dei certificati di sicurezza, di idoneita' e delle annotazioni di sicurezza;
"visite intermedie", con intervalli piu' brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento;
"visite occasionali", quando se ne verifichi la necessita' come previsto dal successivo Art. 27.
Tipi di visite
1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneita' della nave alla navigazione costituisce una visita.
2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono:
"visite iniziali", prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi;
"visite periodiche", alla scadenza dei periodi di validita' dei certificati di sicurezza, di idoneita' e delle annotazioni di sicurezza;
"visite intermedie", con intervalli piu' brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento;
"visite occasionali", quando se ne verifichi la necessita' come previsto dal successivo Art. 27.