Articolo 33 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
Articolo 32Articolo 34
Versione
21 aprile 1992
Art. 33
Controlli
1. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'Art. 1 della legge, puo' farsi assistere dall'ente tecnico secondo modalita' con questo concordate ovvero puo' disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1992
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