Art. 33
Controlli
1. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'Art. 1 della legge, puo' farsi assistere dall'ente tecnico secondo modalita' con questo concordate ovvero puo' disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.
Controlli
1. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'Art. 1 della legge, puo' farsi assistere dall'ente tecnico secondo modalita' con questo concordate ovvero puo' disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.