Art. 12.
L'Istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da altri undici membri, e precisamente esso e' composto da:
presidente, due vice presidenti ed un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, designato dalla stessa;
presidente ed un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato;
presidente della Cassa di risparmio di Venezia;
presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;
presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;
quattro rappresentanti comuni delle altre Casse partecipanti da queste nominati per un triennio fra i loro presidenti nella seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto.
Il membro del consiglio di amministrazione decaduto per non aver piu' la corrispondente carica presso l'ente partecipante deve essere da quest'ultimo sostituito con altro proprio amministratore.
La stessa norma si applica nel caso di membro temporaneamente impedito.
Qualora il sostituto sia il presidente, il vice presidente o il consigliere nominato dall'assemblea a sensi dell'art. 18, il sostituto potra' esercitare solo le funzioni di consigliere.
L'Istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da altri undici membri, e precisamente esso e' composto da:
presidente, due vice presidenti ed un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, designato dalla stessa;
presidente ed un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato;
presidente della Cassa di risparmio di Venezia;
presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;
presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;
quattro rappresentanti comuni delle altre Casse partecipanti da queste nominati per un triennio fra i loro presidenti nella seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto.
Il membro del consiglio di amministrazione decaduto per non aver piu' la corrispondente carica presso l'ente partecipante deve essere da quest'ultimo sostituito con altro proprio amministratore.
La stessa norma si applica nel caso di membro temporaneamente impedito.
Qualora il sostituto sia il presidente, il vice presidente o il consigliere nominato dall'assemblea a sensi dell'art. 18, il sostituto potra' esercitare solo le funzioni di consigliere.