Art. 17
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N. 513))
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N. 513))
[…] Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. […]
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