Articolo 32 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
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13 marzo 2021
Art. 32. Interventi di protezione delle piante 1. I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031.
2. Le misure ufficiali di cui al comma 1 si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali e' confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.
3. L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l'adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita' prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all'attuazione delle misure in via sostitutiva, altresi' determinando i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 13 marzo 2021
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