Art. 8.
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico. ((1))
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalita' di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' quello dei contratti di apprendistato, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 , e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'universita', ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all' articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , che possono essere attribuiti a uno o piu' candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonche' l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento puo' essere riservata a soggetti che hanno conseguito in universita' estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalita' organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, e' redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione e' definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 236, comma 5) che "I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 , che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45 , e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre".
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico. ((1))
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalita' di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' quello dei contratti di apprendistato, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 , e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'universita', ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all' articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , che possono essere attribuiti a uno o piu' candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonche' l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento puo' essere riservata a soggetti che hanno conseguito in universita' estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalita' organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, e' redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione e' definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 236, comma 5) che "I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 , che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45 , e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre".