Articolo 12 del Decreto 8 febbraio 2013, n. 45
Articolo 11Articolo 13
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21 maggio 2013
Art. 12. Diritti e doveri dei dottorandi 1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilita' di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale.
Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 .
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2. (Armonizzazione).
(Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
(Omissis).".
- Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 476 del 1994 , si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 maggio 2012, n. 126.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 , a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 ), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247.
Entrata in vigore il 21 maggio 2013
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