Articolo 7 del Decreto 8 febbraio 2013, n. 45
Articolo 6Articolo 8
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21 maggio 2013
Art. 7. Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche 1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita' di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
Entrata in vigore il 21 maggio 2013
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