Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373
Articolo 2
Versione
1 maggio 1965
Art. 1.
Gli stipendi, le paglie e le retribuzioni di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti con quelli indicati, per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle da A a G allegate al presente decreto. Per le funzioni, qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.
Entrata in vigore il 1 maggio 1965
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