Articolo 17 - Accordo della Legge 14 febbraio 1994, n. 117
Articolo 16
Versione
23 febbraio 1994
Articolo 17
Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni.
Esso si intendera' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia notificata da una delle due Parti all'altra al piu' tardi tre mesi prima della data di scadenza.
Fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 in duplice originale, nelle lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Polonia


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994