Art. 3.
(Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e nelle societa' partecipate)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che presentano situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, e' consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 .
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)) .
7-ter. I dirigenti delle societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata gia' disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse societa' abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle societa' medesime e' fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
(Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e nelle societa' partecipate)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che presentano situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, e' consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 .
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)) .
7-ter. I dirigenti delle societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata gia' disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse societa' abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle societa' medesime e' fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.