Si applicano altresi' le sanzioni previste dall' articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di protezione civile dalle amministrazioni di cui all' articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 .
4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 .
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 .
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed e', altresi', punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , salva l'azione di responsabilita' amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.
8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 , quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall' articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 .
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell' articolo 97 della Costituzione , nonche' principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 636) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , e' prorogato al 31 dicembre 2016".