Articolo 1 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237
Articolo 2
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1 gennaio 1998
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22 gennaio 1998
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24 dicembre 1998
Art. 1. Soppressione dei servizi autonomi di cassa 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate ((. . .)) sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo ((dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio)) , sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.(1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 , come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all' articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."
Entrata in vigore il 24 dicembre 1998
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