Art. 1. Soppressione dei servizi autonomi di cassa 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate ((. . .)) sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo ((dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio)) , sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.(1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 , come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all' articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo ((dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio)) , sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.(1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 , come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all' articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."