Articolo 2 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1998
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24 dicembre 1998
Art. 2. Definizione di entrate 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , come sostituita dall' articolo 10, comma 12, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 ;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 , come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del 1996 ;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1 ((, comma 2)) .
Entrata in vigore il 24 dicembre 1998
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