Articolo 9 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1998
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Versione
24 dicembre 1998
Art. 9. (( (Versamento agli enti diversi dallo Stato). )) (( 1. Il concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente. ))
Entrata in vigore il 24 dicembre 1998
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